di B. Pauselli – Estratto dell’articolo pubblicato a gennaio 2017 sul mensile Dietro l’Angolo
Quando si parla di auto aziendale sono davvero tante le domande che ci assillano.
Acquisto, leasing, noleggio? Quanto detraggo della mia autovettura? Conviene intestarla all’azienda o no?
Incominciamo con il dire che la fiscalità delle auto aziendali di imprese e lavoratori autonomi si muove su tre fronti distinti:
• deduzione dei costi nella determinazione del reddito;
• imposizione del benefit per dipendenti e amministratori che utilizzano l’auto aziendale;
• tassazione dell’uso da parte dei soci con relativa comunicazione annuale.
Deduzione dei costi
Per individuare la deducibilità dei costi occorre distinguere tra veicoli utilizzati direttamente dall’impresa e auto date in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte dell’anno fiscale. Per quelle impiegate in azienda la deduzione fiscale di ogni tipologia di spesa è ammessa nel limite del 20% e scatta un tetto di 18.076 euro per ammortamenti e leasing. Per i leasing se il costo è inferiore o uguale a 18.076 euro il canone deducibile è semplicemente il 20% di quello di competenza. Se invece il costo è superiore a 18.076 euro, il canone deducibile si determina moltiplicando il canone di competenza per il rapporto tra 18.076 ed il costo dell’auto e ragguagliando il risultato al 20%. La deduzione è invece sempre all’80% per agenti e rappresentanti di commercio. l professionisti possono dedurre i costi di una sola autovettura. Non vi sono limiti al numero di auto per le società commerciali. Se il veicolo è concesso in uso promiscuo
a un lavoratore dipendente per oltre la metà del periodo di imposta le spese sono deducibili al 70% e non vi sono limiti di costo dell’auto.
L’auto aziendale come benefit
La concessione in uso dell’auto deve risultare dalla documentazione aziendale e il benefit deve essere incluso nella busta paga. Per i leasing la deduzione dei canoni va effettuata in un tempo minimo di 48 mesi (intero periodo di ammortamento). Per le auto assegnate in benefit per oltre la metà dell’esercizio, il periodo minimo di deduzione è quello ordinario di 24 mesi. In questo caso il reddito da assoggettare a contributi e ritenute fiscali per l’uso dell’auto da parte di dipendenti e soggetti titolari di reddito assimilato (tra i quali
in particolare gli amministratori di società) si quantifica sulla base del 30% di un valore convenzionale stabilito dall’Aci annualmente, che
corrisponde a una percorrenza di 15mila chilometri (si ipotizza una percorrenza privata di 4.500 chilometri).
Tassazione d’uso
L’importo da aggiungere al reddito pagato in denaro per determinare l’imponibile previdenziale e fiscale del dipendente è quello forfettario
previsto dalla tabella Aci, anche se il dipendente usa il veicolo personalmente per un numero di chilometri superiore oppure inferiore a quello di legge. Se il dipendente o l’amministratore versa all’impresa una somma per l’uso dell’auto (anche mediante trattenuta) il relativo importo (lva compresa) si dedurrà dal valore fiscale. Se l’autovettura aziendale è invece impiegata dai soci o familiari dell’imprenditore, a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, questi ultimi devono dichiarare nel proprio modello Unico un reddito pari alla differenza. La norma non si applica nel caso di beni utilizzati da soci, nella loro qualità di dipendenti, amministratori o lavoratori autonomi (consulenti). l costi della società sono in questo caso interamente indeducibili. Per l’anno in corso ricordiamo, inoltre, la riconferma del super-ammortamento solo però per autoveicoli immatricolati come N1 o autocarri.
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