di B. Pauselli – Estratto dell’articolo pubblicato a gennaio 2017 sul mensile Dietro l’Angolo

Auto: l’ABC della deducibilità!

auto: deducibilità in 7 mosse1. Auto utilizzate in via esclusiva
Sono beni strumentali dell’impresa con deducibilità al 100%. Si tratta di beni senza i quali l’attività dell’impresa non può essere svolta (noleggiatori. scuole guida. ecc.).

2 . Auto utilizzate direttamente
Deducibilità al 20% con un limite di costo dell’auto, per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing, di 18.076 euro; per i canoni di noleggio, tetto di 3.615 euro.

3 . Auto concesse in uso promiscuo
Veicoli concessi a dipendenti per oltre la metà dell’esercizio: deducibilità
 al 70% e nessun limite di costo dell’autovettura.

4. Auto assegnate ad amministratori
Benefit per gli amministratori: stessa deducibilità delle auto utilizzate direttamente, con l’aggiunta della deduzione del reddito in natura tassato in capo all’amministratore.

5. Auto di agenti e rappresentanti
Deducibilità all’80%, con un limite di costo dell’auto, per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing, di 25.823 euro.

6 . Auto utilizzate per trasferte

Deducibile un importo non superiore
 al costo di percorrenza (tabelle Aci) o delle tariffe di noleggio per auto di potenza fino a 17 cv fiscali (20 se si tratta 37 di veicoli diesel).

7. Autocarri
Gli autocarri sono definiti dal Codice della Strada (art. 54. c. l. lett. d) come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Non esistono norme specifiche che regolano la deducibilità degli autocarri, le cui spese quindi sono integralmente deducibili purché siano inerenti all’attività d’impresa (ris 244/2002).

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