Come individuare il trattamento più favorevole per l’auto aziendale?

L’acquisto

auto aziendaleLa disciplina delle auto a deducibilità parziale – diverse da quelle utilizzate dagli agenti e da quelle assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta – consente la deducibilità del 20% del costo sostenuto per l’acquisto dell’auto (al lordo degli oneri accessori e dell’Iva indetraibile) se questo è pari o inferiore a 18.075,99 euro. Viceversa, la quota deducibile è di 3.615,20 euro (18.075,99 x 20%), essendo 18.075,99 euro il limite massimo fiscalmente rilevante. Ai fini Iva, l’articolo 19-bis.1 del Dpr 633/72 ammette la detrazione dell’Iva in misura pari al 40% per l’acquisto di veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa e il 100% se l’uso è esclusivo.

Il finanziamento

Con la circolare 47/2008 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’articolo 164 del Tuir costituisce una disciplina di carattere speciale dettata con riferimento a tutti i costi sostenuti in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati. Ne consegue che pure gli interessi passivi derivanti da finanziamenti relativi ai veicoli di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 164 del Tuir (cioè i veicoli a motore diversi da quelli esclusivamente strumentali o a uso pubblico) sono deducibili nella misura del 20% del loro ammontare (80% per gli agenti e i rappresentanti) e quindi non si applica l’articolo 96 del Tuir riguardante i limiti alla deduzione degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires.

Il leasing

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria relativi ai veicoli di cui alla lettera b), comma 1, articolo 164 del Tuir, tra cui le autovetture soggette ai limiti fiscali del 20% e alla soglia di 18.075,99, è ammessa per un periodo non inferiore alla durata dell’ammortamento fiscale, generalmente 4 anni per le auto. Operativamente, riguardo al costo del bene si deve far riferimento a quello sostenuto dal concedente. Ad esempio, se per un’auto tale costo è pari a 30mila euro, la base di calcolo per ottenere la quota dei canoni deducibili è pari al 60,25% (18.075,99 : 30.000 x 100). Posto che il totale dei canoni da corrispondere sia di 35mila euro, il valore fiscalmente rilevante sarà pari a 21.087,50 (35.000 x 60,25%).

Il noleggio

I costi sostenuti per il noleggio delle auto a deducibilità parziale di cui alla lettera b), comma 1, articolo 164 del Tuir sono deducibili nella misura del 20% fino alla soglia fiscale annua di 3.615,20 euro, da rapportarsi ai giorni in cui si ha la disponibilità del mezzo (rispettivamente 80% e 5.164,57 euro per gli agenti e rappresentanti). Tali limiti operano solo sulle spese di noleggio “puro” e non anche relativamente ai servizi accessori, se le due componenti sono indicate in fattura. Ad esempio, se il contratto di noleggio full service prevede un costo totale annuo di 6.500 euro, di cui 2.500 euro a titolo di spese di gestione, l’importo deducibile è pari a 1.223,04 euro (2.500 x 20% + 3.615,20 x 20%).

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