Il 2018 parte con il Bonus formazione, si completa così il mosaico del nuovo credito d’imposta per la formazione 4.0 che che potrà mobilitare oltre 600 milioni di investimenti a fronte di 250 milioni di spesa.
Ma quali sono gli ambiti in cui si potranno svolgere le attività formative incentivate per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie del piano Industria 4.0?
vendita e marketing;
informatica;
tecniche e tecnologie di produzione.
Di ciascuna di queste tre categorie vengono elencate le “voci” – ben 106 – che possono essere oggetto di formazione e possono dunque conquistare il credito d’imposta del 40% (fino ad un importo massimo annuale di 300mila euro) a patto che l’attività formativa in ognuna di queste 106 materie sia legata a una tecnologia o competenza 4.0. In pratica, big data ed analisi dei dati, cloud e fog computing, ciber-security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura addittiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
L’elenco è diviso in tre categorie con gli ambiti che non riguardano solo settori strettamente manufatturieri (come quelli legati alle tecnologie e tecniche di produzione) o relativi all’area informatica. Spiccano, infatti, tra gli ambiti formativi incentivabili nelle competenze di industria 4.0 anche settori come il commercio, la gestione del magazzino, i servizi ai consumatori, lo stoccaggio, le tecniche di dimostrazione, il marketing o le ricerche di mercato.
Va ricordato che l’incentivo riguarderà le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in formazione 4.0 con l’esclusione delle attività legate alla normativa in materia di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro. Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di spesa ed in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi. Tali costi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Ma chi potrà erogare la formazione 4.0? Il Ministero dello Sviluppo economico che dovrà adottare un decreto attuativo entro 90 giorni per definire meglio i meccanismi della misura – a partire dai criteri di certificazione che dovranno essere molto rigorosi – punta a non stringere troppo la platea dei formatori, che dovrebbero comprendere società specializzate e di consulenza, università, Its (i poli di eccellenza che aiuteranno le Pmi in industria 4.0), Enti regionali di formazione e gli stessi fornitori delle tecnologie che potrebbero affiancare al bene digitale anche attività di formazione.La legge di bilancio per ora stanzia solo 250 milioni ed affida al Ministero dell’Economia il compito di monitorare l’andamento della misura e verificare la spesa delle risorse disponibili decidendo quando saranno quasi esaurite se sospendere l’utilizzo del codice tributo che consente di spendere il bonus in compensazione oppure, nel caso la misura sia rifinanziata, se continuare ad utilizzarlo.