buoni pastoQuali sono le nuove regole per i buoni pasto? Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017 (n. 122) pubblicato in Gazzetta ne regolamenta l’uso. Vediamo nel dettaglio cosa succede. Il Decreto ha individuato gli esercizi presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto, ne ha definito le caratteristiche e ha fornito indicazioni sul contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
L’aspetto, forse più innovativo, del decreto consiste nel fatto che dal 9 settembre (data di entrata in vigore del provvedimento) si potranno utilizzare fino a otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa.

Chi può fruire dei buoni pasto

I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l’intero valore facciale, in altri termini, non daranno diritto al resto.

Caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto. Il loro valore è comprensivo dell’Iva, prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale». Potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali e interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, e nei mercati.

Come possono essere emessi?

Possono essere emessi in modalità cartacea o elettronica. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  • la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  •  il valore facciale, espresso in valuta corrente;
  • il termine temporale di utilizzo;
  • uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  • la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Nei buoni pasto in forma elettronica:

  • devono essere indicati la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale lo stesso è utilizzato;
  • l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.

Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto. Il decreto fissa le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati.

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