Cosa succede alle disposizioni sui congedi del padre nel 2018? La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito la proroga dell’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’adozione/affidamento, anche per gli anni 2017 e 2018, aumentandone la durata a 2 giorni per l’anno 2017 e a 4 giorni per l’anno 2018.
Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Pertanto nel 2018 i lavoratori dipendenti che siano diventati o diventino padri potranno godere di:
- 4 giorni, anche non continuativi, di congedo obbligatorio;
- 1 giorno di congedo facoltativo.
Si ricorda che il congedo obbligatorio:
- deve essere fruito entro il quinto mese di vita del bambino o dall’adozione/affidamento;
- è un diritto autonomo e aggiuntivo rispetto a quello della madre e spetta a prescindere dal diritto della madre al proprio congedo di maternità;
- è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità;
- non può essere frazionato ad ore;
- è coperto da un’indennità giornaliera, a carico Inps, pari al 100% della retribuzione;
- è soggetto alle disposizioni previste in materia di congedo di paternità.