Congedo parentaleTra le tante novità della nuova legge di Stabilità 2016 c’è anche la proroga in via sperimentale per tutto il 2016 del congedo obbligatorio per il padre; previsto per gli anni dal 2013 al 2015 dalla L. n.92/12, il congedo, aumentato a 2 giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa, va utilizzato entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
Le novità non sono finite qui sul fronte delle politiche sociali, riconferma anche per il congedo facoltativo, da utilizzare sempre nello stesso periodo in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria.

Agli stessi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina già conosciuta e contenuta nel D.M. 22 dicembre 2012, e che stabilisce interessanti tutele per il padre lavoratore:

  • il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre;
  • le disposizioni si applicano anche al padre adottivo o affidatario;
  • il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione;
  • il padre comunica al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire dei congedi, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto;
  • i congedi non possono essere frazionati a ore;

E molto altro ancora….

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