Rinvio dell’ultimo momento per la fatturazione elettronica carburanti; slitta infatti al 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Sopravvive fino al 31 dicembre 2018 la carta carburanti e dal 1 luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata.
Questo è il compromesso raggiunto dal Dl 79/2018 per conciliare le esigenze dei distributori e delle imprese che avevano chiesto a più riprese la proroga dell’avvento della fattura elettronica per tutti gli acquisti effettuati dalle partite Iva dai distributori stradali di carburante.
L’e-fattura L’articolo 1, comma 917, della legge di Bilancio (legge 205/2017) viene riscritta e ora prevede che dal 1 luglio 2018 la fattura elettronica diventi obbligatoria per:
- le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
- le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
In particolare, per i carburanti la soluzione scelta implica che tutte le cessioni che avvengono tra operatori economici, ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il gasolio e la benzina per autotrazione sia come partita Iva che come consumatore finale, deve essere certificata con fatturazione elettronica.