È stata accertata la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro, anche nel caso di negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore. Questione delicata su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione il giugno scorso in relazione a un incidente mortale occorso a un lavoratore investito da un treno mentre effettuava un controllo; il lavoratore stava eseguendo l’intervento prima dell’orario fissato, sugli scambi ferroviari che dopo l’interruzione della circolazione dei treni, sarebbero dovuti servire per far passare carrelli e motoscale di una ditta da un binario all’altro per operazioni di sostituzione dei cavi della linea elettrica.
Tribunale prima e Corte d’Appello di Napoli avevano escluso la responsabilità del datore di lavoro perché il lavoratore aveva scelto di svolgere l’intervento prima del tempo, ma la Cassazione ha ribaltato la sentenza evidenziando come il principio contenuto nell’art. 2087 c.c. preveda l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre nell’ambiente di lavoro la migliore tecnologia necessaria a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro contro i rischi esistenti sul luogo di lavoro. In poche parole, i dispositivi e gli accorgimenti che il datore di lavoro è tenuto ad introdurre nell’azienda non sono solo quelli espressamente prescritti dalla legislazione speciale o da prescrizioni amministrative, ma anche quelli genericamente indicati dalle regole di prudenza, diligenza e osservanza delle norme tecniche di esperienza conosciute.