Il 23 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina del lavoro occasionale che, dopo l’abrogazione del lavoro accessorio introduce due tipologie di voucher: PrestO e Libretto Famiglia.
Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto alla copertura previdenziale, con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, assicurativa e infortunistica (INAIL) per le ore di lavoro svolte. Le novità riguardano, invece, l’apparato sanzionatorio e i limiti massimi di prestazione. A partire dal 10 luglio l’INPS renderà disponibile online un’apposita piattaforma informatica attraverso la quale sarà possibile effettuare la registrazione ai servizi, l’acquisto dei titoli e tutti gli adempimenti connessi.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Sempre con riferimento all’anno civile, la nuova disciplina prevede che i compensi erogati non possano superare l’importo di:
– 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
– 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Questi limiti possono essere superati nel caso di utilizzo di prestatori con determinati requisiti. La comunicazione di svolgimento effettivo della prestazione rimane preventiva per imprese e professionisti, mentre diviene successiva per i privati.
Il lavoratore non dovrà più riscuotere i voucher INPS presso banche o tabaccherie, ma riceverà l’accredito sul proprio conto corrente o tramite bonifico postale direttamente dall’INPS ed entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione: garantita dunque una totale tracciabilità delle prestazioni svolte e dei relativi pagamenti.