In arrivo nuove tutele per i liberi professionisti! Ecco quanto approvato dal Consiglio dei Ministri nel Ddl sul lavoro autonomo. Deducibilità al 100% delle spese per formazione e aggiornamento professionale entro i 10mila euro. Indennità di maternità che si potrà percepire anche continuando a lavorare. Congedi parentali di sei mesi fino ai tre anni di vita del bambino. Sospensione del rapporto di lavoro (fino a 150 giorni) anche in caso di malattia e infortunio.
Le tutele coinvolgono oltre due milioni di partite Iva e professionisti, compresi i collaboratori coordinati e continuativi – che disciplina anche il lavoro agile, insieme a un secondo Ddl delega sulla povertà.
I due provvedimenti viaggeranno in Parlamento come collegati alla legge di Stabilità, per accelerare l’approvazione. Sul fronte del lavoro autonomo, in primo luogo si sancisce lo «stop ai contratti capestro». Il Ddl, infatti, prevede l’espressa nullità delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente (o recedere senza preavviso) dal contratto e di quelle che fissano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura. Il provvedimento disciplina poi il delicato tema delle invenzioni del lavoratore autonomo. In caso di apporti originali o di vere e proprie invenzioni fatte in esecuzione o in adempimento del contratto, si stabilisce che i relativi diritti di utilizzo economico spettino al professionista, e non al committente, che al più ne può trarre un vantaggio. Si interviene anche sulle spese per la formazione introducendo l’integrale deducibilità degli esborsi, nei limiti di 10mila euro l’anno, sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (è escluso l’incentivo fiscale per le spese di viaggio e soggiorno). Deducibilità sempre al 100%, ma nei limiti di 5mila euro, anche per le spese per i servizi per il lavoro; si potranno dedurre anche le spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Nello stesso Ddl viene disciplinato il lavoro agile, modalità di lavoro subordinato svolto in parte da “remoto”, con smartphone o computer: il lavoratore ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei suoi colleghi che svolgono la stessa mansione, così come potrà beneficiare della detassazione del premio di produttività. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dell’azienda.